Aborto in Italia: comprendere l’interruzione volontaria di gravidanza tra la legge 194 e gli obiettori di coscienza

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IVG: interruzione volontaria di gravidanza (o aborto volontario), tema intricato e complesso. In Italia è davvero garantita la possibilità di un’interruzione di gravidanza sicura e guidata?

Anzitutto: cosa si intende con ‘’interruzione volontaria di gravidanza’’?

L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) o ‘’aborto volontario’’ consiste nel porre fine ad una gravidanza prima che il feto sia in grado di sopravvivere.

Esistono due metodi: l’aborto farmacologico e l’aborto chirurgico. Il primo consiste in una procedura che si basa sull’assunzione di almeno due principi attivi diversi a distanza di 48 ore l’uno dall’altro. L’IVG chirurgica è un piccolo intervento, effettuato in anestesia locale o generale, che consiste nell’aspirazione del materiale embrionale e placentare dalla cavità uterina.

Quando L’ABORTO era un reato a tutti gli effetti

Prima del 1978 l’IVG era presente in un’unica grande raccolta di leggi: il codice penale. La pratica era considerata a tutti gli effetti un delitto contro ‘’l’integrità e la sanità della stirpe’’. Le norme che incriminavano l’aborto erano:

‘Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto. (…)’

‘La donna che si procura l’aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni’

”Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall’articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni’

  • l’art. 553 – Incitamento a pratiche contro la procreazione.

Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.[…]

Il risveglio dal torpore

Tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60 a scuotere gli animi ci pensarono i dati imprecisi che iniziarono ad essere diffusi dalle principali testate giornalistiche. Si parlò di circa un milione di aborti illegali annui, praticati da mani inesperte o, addirittura, dalle stesse donne gravide. Questi imprudenti interventi, in molti casi, procuravano gravi danni per la donna o persino la sua morte. In clandestinità furono praticati numerosi aborti con la tecnica dell’aspirazione con il c.d. metodo Karman. Ricordiamo, ad esempio, la celebre foto di Emma Bonino ritratta mentre pratica un aborto con una pompa da bicicletta usata in luogo dell’allora proibitivo (da un punto di vista economico) aspiratore.

Il rovente dibattito sul tema generò in parte della società una sorta di ‘’risveglio’’ dal torpore provocato dall’ingannevole rappresentazione mentale del ‘’buoncostume’’.

L’11 febbraio 1973 fu presentato un disegno di legge sull’interruzione di gravidanza. La proposta contemplava l’IVG nel caso in cui ci fosse un rischio per la salute fisica o psichica della madre o anche il rischio di malformazioni fisiche o mentali per il nascituro. Inoltre si ammetteva l’obiezione di coscienza per i medici.

Di pari passo, nel 1974, fu approvata la vitale riforma del Diritto di famiglia. Con questa il legislatore iniziò a lasciare spazio ad importanti principi laici, come ad esempio l’educazione alla somministrazione dei metodi contraccettivi.

il colpo di scena: verso la legalizzazione dell’aborto

Vero colpo di scena si ebbe il 18 febbraio 1975. La Corte Costituzionale dichiarò in una sentenza il principio per cui vi è una differenza tra la salute “di chi è già persona”, riferendosi alla donna incinta, e la salvaguardia del feto che “persona deve ancora diventare”.

La Corte dichiarò “l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.”

Tuttavia, da parte delle principali forze politiche il tema dell’IVG fu a lungo procrastinato.

Finalmente, nella primavera del 1978 fu proposto un nuovo testo. Questo raggruppava le proposte intorno al disegno di legge sopracitato. Il testo ricevette l’approvazione della Camera con 308 voti favorevoli e 275 contrari. Arrivato al Senato il testo fu approvato con 160 voti favorevoli e 148 contrari.

Nasce così la famosa legge 194, ancora oggi in vigore, recante ‘’Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza’’.

LEGGE 22 MAGGIO 1978, n. 194

La legge si apre con un prologo molto chiaro e diretto:

‘’Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio (…)’’.

È evidenziato fin da subito l’obiettivo primario della legge, cioè la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari. Questi ultimi sono tenuti ad informare le donne in gravidanza sui diritti a loro garantiti dalla legge e sui servizi di cui possono usufruire. Inoltre, i consultori familiari devono contribuire a far superare le cause che possono portare la donna ad una IVG.

Venendo alla pratica dell’IVG, la legge 194, all’art. 4, permette di ricorrere all’aborto in una struttura pubblica, nei primi 90 giorni di gestazione (che corrispondono a 12 settimane + 6 giorni di amenorrea, calcolate dal primo giorno dell’ultima mestruazione), alla donna:

che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”.

Oltre i 90 giorni di gravidanza, la IVG è permessa dalla legge:

  • quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  • quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

LA PREVISIONE DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA

La legge prevede inoltre che il ginecologo possa esercitare l’obiezione di coscienza. Il tenore letterale dell’art. 9, comma 3, non lascia adito a dubbi ”l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento‘.

Il professionista sanitario, anche se obiettore di coscienza, non è esonerato dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Inoltre, non può invocare l’obiezione di coscienza qualora l’interruzione di gravidanza sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

MA COS’E’ L’OBIEZIONE DI COSCIENZA?

L’obiezione di coscienza è un meccanismo foriero della possibilità di rifiutare, per convinzione etica, religiosa o morale, di ottemperare a un dovere che l’ordinamento impone. Questo istituto può essere disciplinato dalla legge, come nel caso dell’IVG, ed è osservabile come una scelta lasciata ai consociati a fronte di dettagliati limiti perché non se ne abusi.

È ovvio però che quando si entra in ambito medico, e ad essere obiettore di coscienza sia un professionista, la questione diviene delicata. Il pericolo concreto è che l’abuso delle prerogative dell’obiezione portino a comportamenti irreversibilmente dannosi, ma comunque giustificati dalla rilevanza sociale delle convinzioni interiori del soggetto obiettore di coscienza.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PRATICHE DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA?

Ad anni di distanza dalla l. 194, l’aborto è ancora fortemente stigmatizzato, non solo nell’ambito del dibattito pubblico, ma anche, purtroppo, nell’ambito ospedaliero.

Ogni anno viene pubblicata la relazione del Ministro della salute sull’attuazione della legge 194. La relazione presentata in Parlamento a settembre 2021, contenente i dati definitivi del 2019 e i dati preliminari del 2020, mette i brividi.

Dal 2005 ad oggi la percentuale di ginecologi obiettori è cresciuta notevolmente, ed attualmente quasi 7 ginecologi su 10 non praticano l’interruzione volontaria di gravidanza. Stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute, il 67% dei ginecologi, il 43,5% degli anestesisti e il 37,6% del personale non medico si sono dichiarati obiettori di coscienza.

Questo cosa comporta concretamente? Comporta che solo il 63,1% delle strutture italiane con reparto di ostetricia e/o ginecologia effettua le IVG. La percentuale varia da regione a regione, fino a raggiungere il 33,3% in Molise e il 26,4% in Campania.

Come più volte denunciato dall’associazione Luca Coscioni, in Italia esistono almeno 15 ospedali con il 100% di ginecologi obiettori, nonostante lo stesso articolo 9 della legge 194/78 stabilisca che gli enti ospedali e le case di cura autorizzate siano tenuti ad assicurare l’espletamento delle procedure previste per l’IVG.

Se l’obiezione di coscienza all’aborto chirurgico ha sollevato tante problematiche, non è stata da meno l’obiezione di coscienza inerente l’aborto farmacologico. Quest’ultimo prevede l’utilizzo della pillola RU-486, un antiprogestinico di sintesi utilizzato come farmaco per indurre l’interruzione della gravidanza. Si tratta di una pratica molto meno invasiva rispetto all’aborto chirurgico. Eppure, secondo gli ultimi dati disponibili del 2019, il mifepristone è utilizzato solo nel 27,8% delle interruzioni volontarie di gravidanza.

Non solo: mentre nel resto d’Europa la pillola abortiva si può assumere entro le 9 settimane, in Italia il limite è fissato a 7.

pro-choice e pro-life: l’aborto al centro di un dibattito secolare

Il diritto all’aborto è, per l’appunto, un diritto e non un’opinione. Ciò non toglie però che si tratti di un tema molto delicato che ha scatenato un dibattito acceso e mai risolto. In particolare, la discussione vede contrapporsi due filoni distinti: da una parte i ‘’pro-choice’’, dall’altra i ‘’pro-life’’.

A questo punto si potrebbe entrare in un ginepraio di serpeggianti tesi e valorose confutazioni. Tuttavia, sarebbe molto più interessante se, per una volta, gli animi si scuotessero non tanto per le varie tesi pro o contro l’aborto, bensì per il fatto che, a distanza di più di quarant’anni dalla legge 194, è ancora difficile accedere ad un aborto legale e sicuro per le donne che, per qualsivoglia motivo, non vogliono proseguire la gravidanza.

Se una donna vuole abortire, trova il modo di farlo, anche in modo illegale e questo non è confutabile. Le modalità clandestine di aborto sono tante ed incredibilmente rischiose. Un Paese che dice di voler tutelare i suoi cittadini deve fare di tutto affinché le donne non siano costrette a ricorrere a questi metodi.

Ancora oggi si percepisce attorno alla parola ‘’aborto’’ un velo di immoralità; ma forse ad essere immorale è un Paese che, rimanendo inerte davanti ad un diritto, lascia al puro caso l’applicazione della Legge 194.

Sara Martinelli

suggerimento di lettura

Se ti è piaciuto l’articolo, ti suggerisco di dare un’occhiata alla mia rubrica: troverai articoli inerenti al tema sul fine vita, sulla dignità, sulle ecomafie e molto altro.

SOS aborto: se hai bisogno di aiuto e non sai cosa fare o a chi rivolgerti, qui di seguito troverai alcune indicazioni concrete su come muoverti.

QUANTO TEMPO HO PER DECIDERE?

L’Interruzione Volontaria di Gravidanza è consentita entro i primi novanta giorni, periodo che viene calcolato dalla data delle ultime mestruazioni. Ricordati di questo termine, perché solitamente ci si accorge di essere rimasta incinta quando sono già passate almeno cinque o sei settimane dall’ultimo ciclo. Ricorda inoltre che la legge 194 impone sette giorni di “riflessione” dalla data del certificato medico a quando ci si può presentare in ospedale per l’intervento. Quindi, di fatto, ci sono solo cinque o sei settimane di tempo utile per decidere cosa fare. 

A CHI MI RIVOLGO SE VOGLIO ABORTIRE?

Per ottenere il certificato per l’IVG puoi rivolgerti gratuitamente presso i consultori familiari pubblici, presso un ospedale, oppure presso un medico di tua scelta.

Porta con te un documento di identità, la tessera sanitaria e, nel caso il medico a cui ti rivolgi non sia un ginecologo, il test di gravidanza. Il test di gravidanza deve essere “stampato”, ossia deve contenere il tuo nome e cognome: rivolgiti a un laboratorio di analisi o a una farmacia che svolge questo servizio.

Se ne hai la possibilità, verifica in anticipo che il medico con cui si avrai il colloquio non sia obiettore di coscienza, così da non perdere altro tempo prezioso. 

Se ti fa sentire meglio, puoi presentarti al colloquio con il tuo partner, ma questo NON è un obbligo, nessuno può importi che lui sia presente.

Il medico è tenuto a verificare con te i motivi che ti portano a interrompere la gravidanza nel rispetto della tua dignità, libertà e riservatezza, e a fornirti indicazioni sui supporti a carattere sociale ed economico a cui hai diritto in caso tu decidessi di non abortire. 

aborto: COME FACCIO SE SONO MINORENNE?

La legge ti consente di interrompere la gravidanza anche se sei minorenne, previo consenso di entrambi i tuoi genitori. Se non puoi rivolgerti ai tuoi genitori, il medico, entro sette giorni dalla tua richiesta, inoltra al giudice tutelare competente una relazione, corredata dal proprio parere circa l’IVG.

Il giudice tutelare, entro cinque giorni, fisserà un colloquio con te e tenuto conto della tua volontà, delle tue ragioni e della relazione del medico, può autorizzarti, con atto non soggetto a reclamo, a procedere con l’interruzione.

Aborto: COME FACCIO SE SONO STRANIERA (SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO)?

La legge prevede che tu possa interrompere la gravidanza anche se non hai il permesso di soggiorno. Nessuno potrà segnalarti alla polizia o trattenerti. Puoi accedere ai consultori pubblici e agli ospedali per ottenere il certificato e richiedere l’intervento anche se non hai la tessera sanitaria: in sostituzione, ti verrà fatto il codice STP, che ti servirà per accedere ai servizi sanitari. 

QUALE ITER BUROCRATICO MI ASPETTA?

Il medico rilascia un certificato, che dovrà essere sottoscritto da te, con l’invito a “soprassedere” per sette giorni. In sostanza avrai sette giorni di tempo per riflettere sulla tua decisione. Trascorso questo tempo, ti potrai rivolgere ad un ospedale pubblico o convenzionato per richiedere l’interruzione di gravidanza. In caso di urgenza, il medico può rilasciare un certificato che permette di rivolgersi all’ospedale senza che siano trascorsi i sette giorni.