L’eutanasia, dal greco ‘’eu-thanatos’’ ossia ‘’buona morte’’, è un termine che si riferisce all’atto di procurare anticipatamente e nel suo interesse la morte di un malato che ne faccia esplicita richiesta.

Storia del termine Eutanasia
Era il lontano 1605 quando, per la prima volta, nel saggio ‘’Progresso della conoscenza’’ (“Of The Proficience and Advancement of Learning”), il filosofo inglese Francis Bacon portò al cospetto delle lingue moderne occidentali il termine ‘’eutanasia’’.
Fedele calvinista e pioniere della modernità scientifica e religiosa, Bacon fece una personale e chiara analisi di ciò di cui la medicina avrebbe dovuto occuparsi.
Migliorare la salute dell’uomo, certo, ma anche alleviare, o meglio, moderare il dolore.
Sebbene, con molta probabilità, Bacon non si riferisse alla pratica di ‘’dare la morte’’, bensì a quella di concedere al moribondo una ‘’buona morte’’ lenendone i dolori, i suoi assunti gettarono sicuramente le basi di quello che è stato, è e sarà il necessario ma cavilloso, intricato e talvolta capzioso dibattito sull’eutanasia.

Cos’è l’eutanasia?
Dal greco ‘’eu-thanatos’’ ossia ‘’buona morte’’, l’eutanasia è un termine che si riferisce all’atto di procurare anticipatamente e nel suo interesse la morte di un malato che ne faccia esplicita richiesta.
È doveroso, a tal proposito, mettere in luce il fatto che esiste una distinzione tra eutanasia attiva ed eutanasia passiva:
- nella prima si provoca la morte del paziente in accordo alle sue volontà mediante la somministrazione di un farmaco letale;
- nella seconda si accompagna il consenziente malato alla morte mediante un’omissione, ad esempio mediante la mancata somministrazione di un farmaco salvavita.
Prima però di addentrarci nell’intricato panorama legislativo italiano è utile distinguere l’eutanasia da altre pratiche concernenti il fine vita e comprendere come queste siano regolate.

Cosa dice la legge italiana in merito?
Andando in ordine cronologico, il 22 dicembre 2017 è stata approvata una nuova legge recante “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Il testo normativo affronta il tema degli atti con cui qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può sottoscrivere le proprie preferenze e convinzioni in materia di trattamento sanitario. Inoltre si sottolinea il dovere del medico di rispettare le volontà espresse dal paziente qualora questo decida di rifiutare una qualsiasi terapia, anche se salvavita.
In Italia, ad oggi, per placare i dolori strazianti che possono derivare dalla sospensione dei trattamenti, il medico può aiutare il paziente solamente con sedazione palliativa ‘’profonda e continua’’.

Eutanasia o suicidio assistito?
Esiste poi il suicidio assistito, pratica con cui si fornisce al paziente la possibilità di procurarsi un farmaco letale, ma senza una somministrazione diretta di questo da parte del medico.
In Italia il suicidio assistito è stato a lungo concepito al pari dell’aiuto al suicidio, dunque un vero e proprio reato previsto dall’art. 580 del codice penale, che prevede una pena dai 5 ai 12 anni di carcere.
Si è spesso auspicato un intervento del legislatore italiano in merito, il quale però è rimasto perennemente inerte. ù
Tuttavia, i giudici costituzionali hanno iniziato a prendere atto dell’esistenza di casi peculiari, che possono riguardare persone affette da una patologia irreversibile, di quelle stesse analoghe situazioni che, ricorderete bene, interessavano Fabiano Antoniani, conosciuto a tutti come Dj Fabo.
Così, con la sentenza 242 del 2019, la Corte Costituzionale ha individuato quattro requisiti che possono giustificare un aiuto al suicidio:
- la presenza di una patologia irreversibile;
- una grave sofferenza fisica e psichica;
- la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli;
- la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
Considerando quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, per alcune categorie di pazienti gravi (ad esempio chi può sopravvivere senza l’ausilio di macchinari e trattamenti sanitari pur soffrendo di patologie invalidanti, dolorose ed irreversibili) non sono assolutamente permessi, in Italia, interventi medici che prevedano la somministrazione diretta di un farmaco letale e dunque non esiste la possibilità, per tali infermi, di scegliere liberamente di porre fine ai loro dolori o di ricevere un attivo aiuto medico per arrivare ad una morte volontaria.
Infatti, l’eutanasia attiva rientra a tutti gli effetti nelle ipotesi previste e punite dall’art. 579 del codice penale (“omicidio del consenziente“) e dall’art. 580 del codice penale (“istigazione o aiuto al suicidio“).

Il referendum abrogativo dell’articolo 579
È proprio per questi motivi che l’associazione Luca Coscioni vuole dare la parola ai cittadini, proponendo un referendum abrogativo contro l’articolo 579 del codice penale.
Saranno necessarie 500 mila firme, da raccogliere entro il 30 settembre 2021, per portare ai seggi il quesito referendario che si pone l’obbiettivo di introdurre l’eutanasia legale tramite l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale.
https://tg24.sky.it/cronaca/2021/07/22/referendum-eutanasia-legale

in quali casi l’eutanasia rimarrebbe reato?
Qualora vi fosse l’approvazione del referendum, rimarrebbe comunque vietata l’eutanasia per i minori, per le persone incapaci di intendere e di volere e quelle il cui consenso è stato estorto.
Si tratta di un tema che sfiora solo lontanamente le nostre vite e, si sa, quando una questione è vagamente tangibile, una riflessione diventa difficile.
Il dibattito politico e mediatico negli ultimi anni si è fatto più acceso e l’opinione pubblica si è spaccata in due.
La vita è sacra, non v’è dubbio, ma ci siamo davvero mai chiesti cosa s’intenda con il termine ‘’vita’’?
Vita non è sinonimo di libertà; quando la vita non è più salvezza ma condanna, la possibilità di scegliere un fine vita consapevole, guidato e sereno:
non è questa, forse, la vera libertà?
Se ti è piaciuto l’argomento ti suggerisco di leggere il mio articolo sulla “dignità“