Il delitto di omicidio stradale: l’art. 589-bis c.p. tra aggravanti ed attenuanti

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L’omicidio stradale, o pirateria stradale, è un reato posto in essere da chi, guidando un veicolo a motore, cagiona colposamente la morte di qualcuno.

Cosa significa cagionare colposamente la morte di qualcuno?

Per introdurre il tema dell’omicidio stradale è bene prima ripassare il concetto di ‘’omicidio colposo’’. Quest’ultimo è disciplinato all’art. 589 del Codice Penale.

In base al diverso atteggiamento psicologico dell’autore del reato, l’omicidio può essere distinto in doloso, preterintenzionale o, per l’appunto, colposo. L’elemento che caratterizza l’omicidio colposo è proprio la colpa. Infatti, questo si verifica quando un soggetto procura la morte di un altro soggetto non per intenzione, bensì per aver tenuto una condotta contraddistinta da negligenza, imprudenza, imperizia oppure dall’inosservanza di leggi e regolamenti. Chi agisce con negligenza tiene un atteggiamento passivo nei confronti di obblighi o doveri a causa di pigrizia o insensibilità. Imprudente è invece colui che, per sventatezza o, più semplicemente, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall’esperienza, agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri. L’imperizia, infine, è la mancanza di competenza o pratica in qualcosa che si dovrebbe saper fare.

Omicidio stradale: di cosa si tratta?

L’omicidio stradale è una particolare fattispecie di omicidio colposo disciplinata dal Codice Penale. E’ colpevole di questo reato chiunque, conducendo un veicolo a motore e violando una o più norme contenute nel Codice della Strada, cagioni la morte di un soggetto.

Con la legge n. 41 del 2016, il legislatore ha voluto disunire le ipotesi di omicidio colposo disciplinate dall’art. 589 c.p., dall’ipotesi di omicidio colposo “stradale”. Infatti, ad oggi, quest’ultimo è previsto quale autonomo reato colposo, disciplinato da un articolo a sé stante, ossia il 589-bis c.p. Con l’introduzione di questa nuova disciplina si è inteso appesantire le sanzioni già previste per l’omicidio colposo, proprio per tentare di lenire l’allarme sociale che tali reati hanno iniziato a suscitare nei confronti della generalità dei consociati.

La normativa sull’omicidio stradale

Come dicevo pocanzi, nel 2016 è stata introdotta la legge n. 41, con la quale si è inserito nel Codice Penale l’art. 589-bis:

‘’Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni (…)’’

Un simile istituto era già supposto all’interno della previsione di reato di omicidio colposo: l’art. 589 c.p. puniva infatti le condotte derivanti dalla violazione delle norme sulla disciplina del Codice della Strada. Tuttavia, con l’introduzione della nuova legge, è stato previsto un inasprimento delle pene ed una triplice distinzione circa il trattamento sanzionatorio applicabile.

  1. Chi si rende responsabile di omicidio stradale con violazione delle norme del codice della strada, rischia da 2 a 7 anni di reclusione.
  2. La pena è la reclusione da 5 a 10 anni, per chi, con un tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,50 g/l, cagioni colposamente la morte di un soggetto:
    • procedendo in un centro abitato urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita
    • attraversando un’intersezione con il semaforo rosso
    • circolando contromano a seguito di una manovra di inversione di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
  3. La pena è da 8 a 12 anni di reclusione per l’omicida stradale a cui sia stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l o che abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Lesioni stradali

La legge risalente al 2016 ha introdotto, oltre l’ipotesi di omicidio stradale, anche il reato di lesioni stradali, disciplinato oggi all’art. 590-bis c.p. Il soggetto che, con colpa e con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, provoca alla vittima lesioni gravi (prognosi di almeno 40 giorni) è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. Se le lesioni cagionate sono invece ‘’gravissime’’ (provocano una malattia insanabile) è prevista la reclusione da uno a tre anni. Anche in questo caso le pene sono aumentate per chi circola sotto effetto di droghe o alcol o commette alcune violazioni gravi al Codice della Strada.

Omicidio stradale: quali aggravanti e quali attenuanti?

Le pene sopra menzionate si aggravano quando:

  • Il guidatore non è munito di patente di guida oppure il veicolo è sprovvisto di assicurazione obbligatoria
  • Il conducente si mette in fuga. In questo caso la pena è aumentata da un terzo fino a due terzi; in ogni caso non può essere inferiore ai 5 anni di reclusione
  • Il guidatore provoca la morte di più di una persona, oppure la morte di una e la lesione di altre, ossia quando commette un omicidio stradale plurimo. In questo caso è prevista la reclusione fino ad un massimo di 18 anni.

Esistono tuttavia anche delle attenuanti per effetto delle quali la pena può essere diminuita dal giudice. In particolare, il comma 7 dell’art. 589-bis c.p. ci dice che la pena è diminuita nel caso in cui l’evento nefasto non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole. Questa ipotesi è configurabile nel caso in cui, ad esempio, sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima.

In caso di omicidio stradale è sempre disposta la revoca della patente?

L’art. 222 del Codice della Strada recita:

‘’Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche’ le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente’’.

Tuttavia, non è dello stesso parere la Corte costituzionale. Con sentenza n. 88 del 2019, essa ha sancito che la revoca della patente non è una conseguenza automatica in caso di omicidio stradale.

La revoca è prevista solamente in caso di omicidio stradale aggravato, quindi nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza (se il risultato del test è pari o superiore a 1,5 g/l) o di utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I DATI DELLE POLIZIE LOCALI

Grazie ad un’importante analisi dell’Associazione Nazionali Comuni Italiani (ANCI) circa la sicurezza stradale, per la prima volta, sono stati raccolti centinaia di dati relativi alla maggior parte dei comuni capoluogo di provincia. Dal dossier emergono dati allarmanti: nel quinquennio 2016-2021, le Polizie Locali delle città Capoluogo di provincia hanno rilevato 2837 incidenti mortali, mentre sono stati 306.746 gli incidenti con feriti. Nello stesso periodo i pedoni deceduti sono stati 1014, mentre 232 i ciclisti morti in incidenti stradali.

“Sono ancora tante le vittime di incidenti, spesso provocati dalla distrazione di chi si mette alla guida, dalla scarsa consapevolezza dei rischi collegati alla propria condotta.’’ Afferma Antonio Decaro, presidente ANCI.

Sara Martinelli

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