Nell’estate del 2021, dopo il massiccio intervento vaccinale contro il Covid-19, si respira per la prima volta cauto ottimismo. A luglio, però, arriva il Green pass europeo (o certificato verde) che, inizialmente, serve a facilitare i viaggi per tutti i paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
La reale novità verrà introdotta poco dopo, a partire dal 6 agosto 2021.

Ma facciamo prima qualche passo indietro…
la nube nera del covid-19
Il 31 dicembre 2019 le autorità cinesi riferiscono all’OMS il verificarsi di preoccupanti casi di insolite polmoniti. Il resto del mondo osserva, ignaro che da lì a pochi mesi si calerà sopra ogni angolo del globo una vigliacca ombra. Questa nube nera, l’11 febbraio 2020, verrà ufficialmente battezzata come COVID-19 (dall’acronico CO ‘’corona’’, VI ‘’virus’’, D ‘’disease’’).
Spesso si è apostrofato il Coronavirus come ‘’bufala dei democratici’’ od ‘’innocua influenza’’. Questo però, secondo gli ultimi dati dell’OMS, ha mietuto 4.970.435 vittime a livello mondiale. I contagiati ufficiali sono stati 244.897.472 dall’inizio della pandemia ad oggi. (dati: Health Emergency Dashboard, 28 Ottobre 2021, ore 15.40).

L’ARRIVO DEI VACCINI CONTRO IL COVID-19
Nel novembre 2020 si arriva alla conclusione della sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il Covid-19, messo a punto dalle aziende farmaceutiche Pfizer e BioNTech. A pochi giorni di distanza arriva l’annuncio di un altro vaccino, stavolta da parte del colosso americano Moderna. L’8 dicembre 2020, data storica, viene somministrata la prima dose al mondo del vaccino contro il Covid. È l’Inghilterra a dare il via a quella che diverrà la campagna di vaccinazione più imponente della storia.

L’ENTRATA IN VIGORE DEL GREEN PASS
Nell’estate del 2021 si respira cauto ottimismo. I casi diminuiscono e l’Italia torna a respirare. Negli USA le persone completamente vaccinate possono smettere di indossare la mascherina all’aperto ma anche al chiuso. In l’Inghilterra scatta il ‘’freedom day’’, giorno in cui cadono tutte le restrizioni anti-Covid.
Al contempo, nel luglio della stessa estate, arriva il Green pass europeo. Si tratta di un certificato che rende più facile viaggiare da e per tutti i paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. La reale novità verrà introdotta poco dopo. A partire dal 6 agosto 2021, in Italia, il certificato COVID digitale dell’UE diviene obbligatorio in determinate circostanze (ad esempio nei ristoranti al chiuso) per chi ha più di 12 anni. La scelta scatena accese proteste nelle maggior parte delle piazze italiane. Nel settembre 2021 si annuncia che, a partire dal 15 ottobre tutti i lavoratori, sia del settore pubblico sia di quello privato, sono tenuti ad esibire il certificato verde per poter svolgere la propria professione. Le misure adottate dal governo Draghi sono tra le più severe al mondo ed hanno lo scopo dichiarato di incentivare ulteriormente la campagna vaccinale.

GREEN PASS ”SI” O GREEN PASS ”NO”?
La pandemia è arrivata come la pioggia in piena estate. Ha portato con se paure strazianti ed insicurezze malvage. Di una cosa possiamo però essere certi: l’obbligatorietà del green pass ha spaccato la nostra Nazione in tanti piccoli pezzi e scatenato l’ira di chi di rabbia non ha mai vissuto.
Molti accettano di buon occhio e con ottimismo il green pass, trovandolo un mezzo attraverso cui tornare quanto più possibile alla normalità. Ci sono poi minoranze che la pensano diversamente. Vi è, ad esempio, chi è favorevole ai vaccini, ma vede nella certificazione verde un vigliacco ricatto per spingere i cittadini a vaccinarsi. Alcuni si sentono come cavie da laboratorio e temono le conseguenze del vaccino stesso. La tesi di questi ultimi è avvallata dal fatto che esistono soggetti che hanno subito le controindicazioni che il vaccino può provocare e dunque lo concepiscono come un’arma pericolosa.
Nel caos degli ultimi tempi si sono poi fatti sentire a gran voce i così detti ‘’No vax’’, cioè coloro che sono inderogabilmente contrari ai vaccini in generale. Tra i contrari al green pass vi è anche chi afferma che si tratti di uno strumento pensato ad hoc dai governi per costringere alla vaccinazione, aggirando convenzioni internazionali e procedure costituzionali. Sono proprio i fautori di questa teoria ad aver sollevato un dubbio intrigante: il green pass è costituzionalmente legittimo?

Innanzitutto è bene chiarire che, di seguito, non s’intende in alcun modo prendere posizione favorevole o sfavorevole alla vaccinazione. Le risposte a certi quesiti le possono fornire solamente la scienza e la medicina. L’analisi che mi accingerò a svolgere è fortemente tecnica e vuole semplicemente sfiorare interessanti profili costituzionali sulla legittimità all’obbligo del green pass.
cos’è la legittimità costituzionale?
La legittimità costituzionale è la conformità ai principi costituzionali delle leggi e degli atti aventi forza di legge. La Costituzione identifica la Corte Costituzionale come unico organo di giustizia costituzionale.

IL GREEN PASS VIOLA IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA (art. 3 Cost.)?
A detta di alcuni, il green pass lederebbe l’art. 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di uguaglianza. Questi sostengono infatti che il certificato verde discriminerebbe tra cittadini vaccinati e cittadini non vaccinati. In che modo? Impedendo ai secondi il pieno godimento dei loro diritti fondamentali garantiti dalla stessa Costituzione.
Non tutti sanno però che il principio di uguaglianza non esige che tutti vengano trattati allo stesso identico modo. Esso impone di trattare allo stesso modo coloro che sono, tra loro, simili e trattare diversamente coloro che sono fondamentalmente diversi.
Tornando al discorso ‘’Covid-19’’ ricordiamo che i vaccinati possono contrarre il virus e diffonderlo. Tuttavia questi si ammalano meno facilmente e sono meno contagiosi rispetto a chi non ha ricevuto alcuna dose. Inoltre, seppur si può ammalare, è difficile che il vaccinato necessiti di cure mediche ospedaliere. Possiamo dunque concludere che un non vaccinato non è equiparabile ad un soggetto vaccinato. Il grado di immunità che si raggiunge tramite la somministrazione del vaccino permette ai vaccinati di tornare, seppur con le dovute precauzioni, a svolgere attività sociali. E’ la stessa Corte costituzionale ad affermare vi è rispetto del principio di uguaglianza quando vengono configurate ipotesi legislative che, pur essendo apparentemente discriminatici, ristabiliscono, in realtà, la parità delle condizioni.

‘’NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE’’ (art. 32, comma 2, Cost.)
Dinnanzi all’obbligo di green pass può sorgere un altro dubbio, questa volta relativo all’art. 32, comma 2 Costituzione. Questo recita che nessun trattamento sanitario può essere imposto se non tramite la legge. E dunque dove si anniderebbe il profilo di illegittimità? Nel fatto che il green pass implicherebbe, di fatto, un trattamento sanitario obbligatorio non imposto tramite una legge, bensì tramite un decreto-legge. Forse non tutti sanno però che il decreto-legge è un atto normativo di carattere provvisorio, emanato in casi di necessità ed urgenza, il quale però ha forza di legge, tant’è che, entro 60 giorni, il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento.
IL GREEN PASS LIMITA LA LIBERTA’ DI SPOSTAMENTO?
L’art. 16 della nostra Costituzione recita che ogni cittadino è libero di spostarsi liberamente. Tuttavia, è necessario leggere l’articolo integralmente.
«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».
Si parla di “motivi di sanità o di sicurezza” e la pandemia rientra, senza alcun dubbio, in questi motivi. Dunque, il vaccino ed il green pass di conseguenza, sarebbero legittimi sotto questo punto di vista.

SE MI VACCINO E POI STO MALE?
‘’Se mi vaccino e poi sto male lo Stato non mi risarcisce’’. Da un punto di vista puramente legislativo questa affermazione è errata. Basta leggere la sentenza n. 118 del 2020 della Corte Costituzionale per comprendere come questa abbia esteso il diritto all’indennizzo a tutti i casi di vaccinazioni raccomandate dallo Stato o dalle Regioni e non solo a quelle obbligatorie.

IL GREEN PASS E’ CONTRARIO AL REGOLAMENTO DELL’UE?
Circola con forza la tesi secondo cui la certificazione verde sarebbe illegittima per palese e macroscopica violazione con il Regolamento UE n. 953 del 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 che disciplina le certificazioni a livello europeo. Per la precisione, si dice che vi sarebbe una violazione del ‘’considerando’’ n. 36 di tale regolamento.
«È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (…)’’
Il sillogismo risulta però essere fallace. Infatti, questo precisa semplicemente che gli Stati membri non devono fare in modo che il certificato di vaccinazione costituisca condizione per circolare tra gli Stati europei o per utilizzare i mezzi di trasporto transfrontalieri. Nulla a che vedere, come si può notare, con le restrizioni disposte dal recente decreto-legge.
Se vogliamo essere precisi dobbiamo poi sottolineare che il diritto UE è gerarchicamente superiore rispetto al diritto interno solo nell’ambito delle competenze proprie dell’Unione europea. La circolazione interna agli Stati dei cittadini di quegli Stati non rientra tra le competenze dell’Unione europea.

IL GREEN PASS ED IL DIRITTO ALLA PRIVACY
Il QR-code che noi esibiamo per dimostrare l’avvenuta vaccinazione è una miniera di informazioni personali invisibili a occhio nudo ma leggibili da chiunque avesse voglia di farsi i fatti nostri. Ma quindi siamo obbligati per legge a sfoggiare i nostri dati personale? Assolutamente no!
Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali, ha sottolineato due cose fondamentali. Innanzitutto il QR-code deve essere esclusivamente esibito alle forze dell’ordine e a chi è autorizzato dalla legge a chiedercelo per l’esercizio delle attività per le quali la legge ne prevede l’esibizione. In secondo luogo il codice deve essere letto esclusivamente attraverso l’apposita APP di Governo che garantisce che il verificatore veda solo il nostro nome e se abbiamo o non abbiamo il green pass e non anche tutte le altre informazioni. Inoltre, ricorda che tali informazioni non vengono conservate tramite l’apposita APP.

IL GREEN PASS COMPRIME IL DIRITTO AL LAVORO (ART. 4 COSTITUZIONE)?
Non vi è dubbio che l’obbligo di certificazione comprima il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Tuttavia, è una limitazione proporzionata, giustificata dalla necessità di garantire la salute nella sua proiezione individuale (la salute come diritto fondamentale) e collettiva (la salute come interesse pubblico). Per tutelare questo duplice aspetto, il secondo comma dell’art. 32 Cost. prevede la possibilità di imporre i trattamenti sanitari obbligatori, misure cioè che possono essere imposte anche contro la volontà della persona. La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 218 ha sottolineato che la tutela della salute implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Questo in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri.

conclusioni
Con tale analisi non s’intende in alcun modo affermare che il Green pass non sia criticabile. Semplicemente è bene chiarire che, da un punto di vista costituzionale, molte opinioni che vengono fatte passare come ‘’verità assolute’’ sono, in realtà, infondate. Nell’obbligo di green pass c’è chi può vedere una limitazione alla libertà. Ma è totalmente comprensibile chi, nel totale caos di questi anni, decida di rifugiarsi nel porto sicuro del buon senso, concependo il Green pass come un primo mezzo per respirare la tanto sperata normalità.
Se ti è piaciuta la mia rubrica, ti suggerisco di leggere gli altri articoli che ho scritto per gnōthi: uno sulla dignità della persona umana, uno sull’eutanasia, uno sul gender gap ed uno sulle unioni civili.