Unioni civili: percorso nel dettato normativo italiano

Tempo di lettura: 8'
letto 202 volte

Se ti sei mai chiesto cosa sia un’unione civile, devi sapere che si tratta di un termine utilizzato per indicare l’unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.

Tale istituto giuridico di diritto pubblico ha fatto il suo ingresso ufficiale in Italia nel 2016 con la legge numero 76 del 20 maggio.

Le unioni civili sono legge, ecco come funzionano

Cosa si intende con il termine ‘’unione civile’’?

Con il termine ‘’unione civile’’ si fa riferimento a quell’unione basata su vincoli affettivi ed economici costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso. A questi l’ordinamento giuridico italiano riconosce uno status giuridico che per molti aspetti è analogo a quello attribuito al matrimonio.

Tale istituto giuridico di diritto pubblico ha fatto il suo ingresso ufficiale in Italia nel 2016. La legge in questione è con la numero 76 del 20 maggio, la così detta Legge Cirinnà, denominata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“. È stata proprio questa legge che ha dato la possibilità alle coppie dello stesso sesso di stipulare unioni civili.

Tale norma ha anche permesso alle coppie conviventi di regolare la loro coabitazione da un punto di vista economico, a prescindere dal sesso anagrafico dei loro componenti.

Unioni civili: diritti acquisiti e zone grigie a due anni dall'approvazione

Quando si è iniziato a parlare di unioni civili in Italia?

Era il lontano 1986 quando, per la prima volta in ambito parlamentare, si iniziò a discorrere sul tema delle unioni civili.

In particolare, la prima proposta di legge volta al riconoscimento delle convivenze ‘’tra persone’’ (prescindendo quindi dal sesso e dall’identità di genere) fu presentata nel 1988. Si trattò purtroppo di una mozione mai calendarizzata, così come le decine di disegni di legge presentati nel corso della XIII legislatura.

Il vuoto legislativo iniziò ad essere colmato nel giugno del 2014. La senatrice Monica Cirinnà depositò una proposta di testo unificato dei disegni di legge all’esame congiunto della commissione giustizia del Senato. Il disegno di legge passò all’esame della Camera il 9 maggio 2016 per poi essere approvato in via definitiva l’11 maggio.

Tale legge, rimasta a lungo nell’occhio del ciclone, riconosce alle unioni tra coppie dello stesso sesso il diritto fondamentale di vivere liberamente la condizione di coppia, sia con un’unione civile, che con una convivenza more uxorio.

Dunque, solo dopo anni di accese discussioni e non poche diatribe, si è arrivati ad una disciplina che molti auspicavano da anni. In tutta onestà tale intervento legislativo sembrava oggettivamente dovuto, in  ragione  del  contesto  europeo e, soprattutto, delle pronunce della Corte costituzionale. In particolare, questa ha esortato il Parlamento, “nell’esercizio della sua piena discrezionalità”, ad individuare “le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omossessuali”.(sentenza n. 138 del 2010).

Cosa prevede la legge sulle unioni civili in discussione al senato -  Internazionale

Come si costituiscono le unioni civili?

Il procedimento di costituzione dell’unione civile prevede che la coppia maggiorenne presenti una dichiarazione. Quest’ultima dovrà essere esibita di fronte all’Ufficiale di stato civile di qualsiasi comune d’Italia, alla presenza di due testimoni, uno per parte.

Si provvederà poi alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile, al quale seguirà il rilascio di un documento attestante lo stato dell’unione civile tra i due componenti.

La prima applicazione del diritto agli alimenti al convivente di fatto dopo  la Legge sulle Unioni Civili | Salvis Juribus

Quali diritti e quali obblighi comportano le unioni civili?

A seguito della dichiarazione dinnanzi all’ufficiale di stato civile deriveranno determinati diritti ed obblighi in capo alla coppia. In riferimento agli obblighi, entrambe le parti saranno tenute all’assistenza morale e materiale, nonché alla coabitazione. In altre parole, le parti, ciascuna in base alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo, dovranno contribuire ai bisogni comuni, stabilendo di comune accordo l’indirizzo della vita familiare.

Il regime patrimoniale ordinario nelle unioni civili è assimilabile a quello nel matrimonio civile. Le parti possono optare per la comunione dei beni, oppure, tramite una convenzione patrimoniale, possono decidere per la separazione dei beni.

Per quanto concerne i diritti di reversibilità pensionistica, quelli successori in caso di morte di uno dei due partner e di mantenimento in caso di scioglimento dell’unione civile, nonché quelli inerenti l’acquisizione del permesso di soggiorno e/o cittadinanza per partner non italiani, l’unione civile è del tutto assimilabile all’istituto del matrimonio civile.

In aggiunta a ciò, l’art. 1, comma 20 della legge Cirinnà prevede la così detta ‘’clausola anti-discriminatoria’’:

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. (…)’’

Roma approva il Registro delle Unioni Civili. Le coppie avranno gli stessi  diritti dei coniugi

Le adozioni e la questione della ‘’step-child adoption’’

In Italia ad oggi è preclusa la possibilità di adottare bambini da parte di coppie dello stesso sesso.

Tema molto dibattuto, eliminato dal disegno della legge Cirinnà in fase di approvazione in Senato, concerne la ‘’step-child adoption’’, ossia la possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio, naturale o adottivo, del partner.

In Italia l’adozione ‘’in casi particolari’’ è prevista per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni. In alternativa queste devono aver vissuto more uxorio per almeno tre anni e devono essere sposate al momento della richiesta.

Per le coppie dello stesso sesso, invece, l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale.

Tuttavia, nel 2014, con una sentenza innovativa e inaspettata, il Tribunale dei Minorenni di Roma, partendo dal presupposto che nessuna legge esprime esplicitamente il divieto per un genitore omosessuale di richiedere l’adozione del figlio del partner, ha riconosciuto di fatto la prima adozione omosessuale.

Questo ha permesso ad una donna di adottare la figlia naturale della compagna “considerando che l’obiettivo primario è il bene superiore del minore”.

Le unioni civili omosessuali in Italia. Un bilancio 2016-18 • Neodemos

Quali sono le differenze tra unione civile e matrimonio?

Le unioni civili presentano alcune differenze rispetto al matrimonio civile. Per prima cosa è bene sottolineare cosa si cela dietro alla terminologia utilizzata.

L’articolo 29 della Costituzione precisa che il matrimonio è

“ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

L’Unione civile non è un matrimonio, ma una

«specifica formazione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso».

Alcune significative differenze tra i due istituti riguardano le modalità di svolgimento del rito. Infatti, l’unione civile si costituisce nel momento in cui i due coniugi presentano una dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Questo alla presenza di due testimoni e dunque non è prevista alcuna ‘’recitazione’’ di formule particolari.

È bene inoltre accennare che, mentre per il matrimonio i cittadini minorenni hanno la possibilità di richiedere a un giudice il “permesso” di sposarsi, questa opzione non è contemplata per l’unione civile, valida solo per i maggiorenni.

Lezioni di fedeltà per i fidanzati gay. La diocesi: ritiro spirituale in  convento - La Stampa

Obbligo di fedeltà e collaborazione nelle unioni civili

Un’altra grande peculiarità delle unioni civili è che in queste non si menziona né l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione tra i soggetti che formano la coppia.

Quale cognome porteranno coloro che si uniscono civilmente?

Nel matrimonio civile la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia.

Le parti, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile, potranno indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Potranno inoltre anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.

Lo scioglimento di un’unione civile

Una differenziazione tra i due istituti si ha anche per quanto concerne le modalità di scioglimento del rapporto. Nelle unioni civili non esiste il così detto periodo di separazione. Infatti, si raggiungerà la fine del legame dopo tre mesi dalla dichiarazione di volontà delle parti resa di fronte all’Ufficiale di stato civile.

Omofobia, passano alla Camera i primi cinque articoli del ddl Zan. - LAGONE

Lo scontro ideologico sulle unioni civili

Battaglie ideologiche si sono susseguite e si susseguono tutt’ora sul tema delle unioni civili. Fazioni opposte si sono a lungo dibattute e scontrate per far prevalere le loro concezioni. Purtroppo, le norme approvate con la legge Cirinnà sono state molto spesso percepite come espressione di un’ideologia contraria alla ‘’famiglia tradizionale’.

Nessuno mette in dubbio che le soluzioni legislative che si adottano negli anni abbiano sempre margini di opinabilità.

Disgraziatamente, però, proprio le contrapposizioni politiche/ideologiche hanno messo e rischiano tutt’oggi di mettere in secondo piano il fatto che la disciplina approvata è stata introduttiva di diritti di carattere cardinale. La normativa ha finalmente colmato un vuoto legislativo non più tollerabile.

Il politico, giurista ed accademico Aldo Moro, ad un certo punto della sua vita, si auspicò che la politica iniziasse ad emergere per ciò che realmente dovrebbe essere: non ingiusta, non tiepida e neppure tardiva, ma semplicemente e intensamente umana.

Ed allora mi chiedo:

dibattersi contro le unioni civili sotto il credo delle proprie convinzioni, limitando di fatto la libertà personale ed affettiva di alcune persone e fomentando l’idea che esiste l’amore di serie A, quello tra persone eterosessuali, che può essere incorniciato in un matrimonio civile ed un amore di serie B, quello tra coppie dello stesso sesso, che non merita alcun riconoscimento da parte delle istituzioni, è umanità o, forse, solamente miopia culturale?

Sara Martinelli

Se ti piace la mia rubrica ti suggerisco di leggere gli altri due articoli che ho scritto per gnōthi, uno sull’Eutanasia e uno sul Diritto alla Dignità.